Art. 1.
(Contributi a favore dei consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche).

      1. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti, a titolo di contributo o di liberalità, per il finanziamento della realizzazione di opere o iniziative di qualificazione, riqualificazione e riassetto del territorio nonché di mantenimento o recupero del suo patrimonio storico e artistico, volte alla valorizzazione dei luoghi di provenienza dei prodotti agroalimentari, dalle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, in favore dei consorzi volontari di tutela di cui al capo VII della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e all'articolo 53, commi da 15 a 18, della legge 24 aprile 1988, n. 128, e successive modificazioni, riconosciuti e vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che hanno sottoscritto apposte convenzioni con gli enti locali territoriali finalizzate alla realizzazione di programmi e di progetti relativi agli interventi di cui al presente comma.
      2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e da imposte indirette, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e dei diritti dovuti a qualunque titolo.
      3. Gli onorari dei notai relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi dei comma 1 sono ridotti del 90 per cento rispetto all'importo stabilito dalla tariffa notarile.

 

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